REQUISITI PENSIONISTICI PER IL PERSONALE VIAGGIANTE
L’Inps sostiene
che il personale interessato, per accedere alla pensione di vecchiaia
anticipata, oltre alle altre condizioni richieste, deve poter far valere una
contribuzione al soppresso Fondo per l’attività svolta come personale viaggiante
per un periodo maggiore rispetto ad altra eventuale contribuzione accreditata.
Quindi, solo ai
fini della valutazione del requisito della prevalenza, è necessario tener conto
anche dei periodi contributivi, relativi all’attività di personale viaggiante,
maturati in gestioni diverse da quelli accreditati nel soppresso Fondo,
riconfermando quanto previsto in precedenza (messaggi n.11010/2012 e n.
6340/2013), secondo cui per l’accesso alla pensione di vecchiaia per il
personale viaggiante si riconosce l’età pensionabile di 60 anni per gli uomini
e di 55 per le donne, riafferma la condizione che alla data di esonero l’agente
svolga le mansioni proprie della qualifica e che tale attività sia stata
prevalente rispetto a quella relativa ad altra o altre attività.
Si elencano i documenti e le dichiarazioni da
allegare alla domanda di pensione.
SLAI COBAS via Domenico Pacchi
4 Castelnuovo Garfagnana (LU) 55032tel/fax 0583.1893804
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Roma, 16-04-2013
Messaggio n. 6340
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Allegati n.1
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OGGETTO:
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Accesso
alla pensione di vecchiaia dei lavoratori iscritti al soppresso Fondo di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto aventi
la qualifica di “personale viaggiante”.
Precisazione
con riguardo alla pensione di invalidità specifica di cui all’art. 12, primo
comma, lettera a), della legge 28 luglio 1961, n. 830.
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Sono pervenute da parte di alcune sedi richieste di
chiarimento in merito al requisito della perdita del titolo abilitante per
raggiungimento del limite di età, per gli iscritti al fondo autoferrotranvieri
che rivestono la qualifica ed esercitano le mansioni di“personale viaggiante”.
Sono inoltre pervenute richieste di precisazioni con
riguardo alla pensione di invalidità specifica di cui all’art. 12, primo comma,
lettera a) della legge 28 luglio 1961, n. 830.
1 – PERDITA DEL TITOLO ABILITANTE
Non essendo stata modificata dalle recenti
riforme pensionistiche la disposizione speciale di cui al comma 6 dell’art. 3
del decreto legislativo n. 414 del 1996 che, in materia di età pensionabile,
conferma quanto disposto dall’art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, l’età pensionabile per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i
lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto
ai pubblici servizi di trasporto che rivestono la qualifica di “personale
viaggiante” è di 60 anni per gli uomini e di 55 anni per le donne.
Per quanto disposto dall’art. 12, comma 12-quater, del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, tali requisiti anagrafici devono essere
necessariamente adeguati alla cosiddetta “speranza di vita”.
Tuttavia, tale adeguamento, per espressa previsione normativa, non opera “per i
lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della
specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età”.
I lavoratori per i
quali viene meno il titolo
abilitante allo svolgimento della specifica
attività lavorativa al raggiungimento dei 60 anni accedono al trattamento
pensionistico in base alla disciplina di cui alla Legge n. 247/2007.
Per i lavoratori per i quali, invece, non viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica
attività lavorativa per raggiungimento dei limiti di età l’accesso al
trattamento pensionistico avviene trascorsi dodici mesi dalla data di
maturazione dei previsti requisiti (finestra mobile di cui all’art. 12 del DL
n. 78/2010 convertito dalla legge n° 122/2010).
Si precisa che il venir meno del titolo abilitante
allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del
limite di età si verifica solo nell’ipotesi in cui, per una specifica
attività lavorativa, è espressamente previsto, normativamente, un
limite massimo di età.
Ciò ricorre nelle seguenti ipotesi:
- L’art. 115 comma 2 lett. b) del decreto
legislativo 30/4/1992 n. 285 (Codice della strada) prevede che chi guida
veicoli a motore non può aver superato: “anni sessanta per
guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al
trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a
sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui
requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale,
con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel
regolamento”;
- Ai sensi dell’art. 1 dell’All. B del D.M. 4
agosto 1998, n. 513, il personale addetto alla condotta dei convogli tramviari
in servizio urbano deve essere almeno in possesso di patente di guida categoria
D oltre al certificato di abilitazione professionale di categoria D.
Da quanto sopra detto, risulta che:
A. Il
titolo abilitante viene meno nell’ipotesi in cui :
·
l’autista di autobus o il conducente di tram ha compiuto 60 anni e
non chiede l’elevazione del limite di età;
·
l’autista di autobus o il conducente di tram sottoposto a 60 anni a visita
per l’elevazione del limite di età, non ottiene tale elevazione;
In tali situazioni l’accesso alla
pensione anticipata di vecchiaia si consegue al raggiungimento del limite di
età di 60 anni + la finestra di cui alla legge n°247/2007.
La domanda di pensione, in questi casi,
andrà anche corredata da (rif. MSG n°11010/2012):
·
dichiarazione di responsabilità di non aver richiesto/non essere stato
sottoposto ad accertamento sanitario per l’elevazione del limite di età, ovvero
·
documentazione attestante l’esito negativo dei prescritti accertamenti
medico-legali per l’elevazione del limite di età.
B. Il titolo
abilitante non viene meno:
·
nell’ipotesi in cui l’autista di autobus o il conducente di tram al
compimento di 60 anni ha ottenuto l’elevazione del limite di
età (anche nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro
intervenga prima della maturazione delle condizioni di seguito precisate);
·
per tutti gli altri profili appartenenti alla qualifica di personale
viaggiante (macchinista, capotreno, controllore, ecc.).
In tali situazioni l’accesso al
trattamento pensionistico si consegue a 60 anni + incremento per l’adeguamento
alla speranza di vita ( pari per il triennio 2013/2015 a 3 mesi) +
finestra di cui alla legge n° 122/2010.
Qualora la perdita del titolo abilitante avvenga
successivamente al compimento del 60° anno di età, le modalità di accesso al
pensionamento sono quelle sopra descritte (60 anni + speranza di vita +
finestra di 12 mesi).
Si precisa da ultimo che il personale viaggiante che
continua a svolgere tale attività anche successivamente alla maturazione delle
predette condizioni di accesso al pensionamento, consegue il trattamento
pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dal
servizio, senza applicazione di ulteriori finestre di uscita.
Si richiamano,
inoltre, le istruzioni fornite con i messaggi nn. 5891/2011, 11010/2012 e 13399/2012
2 – PENSIONE DI INVALIDITÀ SPECIFICA
Gli iscritti al soppresso Fondo di previdenza per il
personale addetto ai pubblici servizi di trasporto possono essere collocati in
pensione per invalidità (c.d. specifica) se riconosciuti invalidi in modo
permanente ed assoluto alle funzioni proprie delle qualifiche di cui sono
rivestiti, quando abbiano almeno 10 anni di servizio e purché per incapacità
fisica o per mancata disponibilità di posti, non possano essere adibiti ad
altri servizi dell’azienda.
Con riguardo al personale viaggiante, si precisa che
tale prestazione può essere riconosciuta fino a quando non siano maturate tutte
le condizioni previste per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia
(comprese l’adeguamento alla speranza di vita e la finestra)
ALL. 1
TABELLA RIEPILOGATIVA
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REQUISITI
PER L’ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA
DEL
PERSONALE VIAGGIANTE PER IL TRIENNIO 2013/2015
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LAVORATRICI
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LAVORATORI:
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55 ANNI + 3 MESI
(adeguamento alla speranza di vita) + FINESTRA DI 12 MESI
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Che perdono il
titolo abilitante:
(il lavoratore non si
sottopone a visita medica per l’elevazione del limite, ovvero, sottoposto a
visita medica, non ottiene l’elevazione del limite di età):
60 ANNI + finestra di
cui alla legge 247/2007.
In tale situazione si
trovano gli autisti degli autobus e i conducenti di tram.
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Che non perdono
il titolo abilitante:
60 ANNI + 3 MESI (=
adeguamento alla speranza di vita) + 12 MESI (= finestra di cui alla Legge
n°122/2010)
In questa situazione si
trovano:
- gli autisti
degli autobus o i conducenti di tram che al compimento di 60 anni hanno
ottenuto l’elevazione del limite di età, anche nell’ipotesi in cui la
risoluzione del rapporto di lavoro intervenga prima della maturazione dei tre
mesi (= aspettativa di vita) + 12 mesi
(= finestra).
- tutti
gli altri profili appartenenti alla qualifica di personale viaggiante
(macchinista, capotreno, controllore, ecc.).
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Messaggio N. 011010 del 02/07/2012 12.16.13 |
Oggetto: personale viaggiante
iscritto al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici
servizi di trasporto – Pensione di vecchiaia.
Testo
Allegato 1
Allegato 1
Come è noto, le nuove
disposizioni in materia di accesso alle prestazioni pensionistiche, introdotte
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano ai lavoratori, iscritti
al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di
trasporto, che rivestano la qualifica di personale viaggiante.
In particolare, i
lavoratori che hanno la qualifica di personale viaggiante, al compimento
del sessantesimo anno di età (se uomini), raggiungono l’età pensionabile e, se
perdono il titolo abilitante, possono accedere al pensionamento con la
decorrenza prevista dalla legge n. 247 del 2007.
Si ricorda altresì che
l’eventuale svolgimento di attività diversa successivamente alla data del
compimento dell’età e fino alla decorrenza della prima finestra utile – e non
oltre - non incide sulla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia
stessa, già intervenuta al raggiungimento dell’età (circolare n. 60/2008).
Quanto sopra, nel
presupposto che le mansioni proprie della qualifica di personale viaggiante
siano svolte stabilmente alla data del compimento dell’età pensionabile, senza
soluzione di continuità tra la cessazione del rapporto di lavoro e la
prestazione pensionistica (messaggio n. 20514/1995); l’unica eccezione è
rappresentata dall’applicazione delle finestre di uscita vigenti tempo per
tempo.
Ciò premesso, alcune
Aziende del settore hanno chiesto chiarimenti in merito al requisito dello
svolgimento effettivo, stabile e prevalente delle mansioni tipiche del
personale viaggiante.
Al riguardo, nel
richiamare le istruzioni fornite con la circolare n. 75/1994, si precisa che
per “personale viaggiante” deve intendersi il personale che, secondo le
disposizioni contrattuali, riveste una delle qualifiche professionali le cui
mansioni comportino la prestazione di servizi a bordo dei mezzi di trasporto.
Il riconoscimento del
pensionamento anticipato di vecchiaia può avvenire, quindi, al ricorrere di
tutte le seguenti condizioni:
· le mansioni proprie della qualifica di personale viaggiante siano svolte stabilmente alla data del compimento dell’età pensionabile e, quindi, a condizione che l’interessato abbia svolto da un congruo periodo di tempo, antecedentemente alla cessazione, le mansioni proprie della menzionata qualifica;
· alla data di esonero i contributi versati per l’ attività svolta come personale viaggiante siano superiori a quelli eventualmente accreditati - nel soppresso Fondo ET o nell’assicurazione generale obbligatoria per periodi successivi al 31/12/95 - nello svolgimento di altre mansioni;
· ricorrano i requisiti contributivi minimi richiesti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
Per maggiore chiarezza,
si riportano i seguenti esempi:
1. Il lavoratore che al momento
dell’esonero dal servizio come personale viaggiante abbia 20 anni di
contribuzione (1040 contributi ), potrà accedere alla pensione di vecchiaia
anticipata a condizione che almeno 521 contributi risultino versati per
attività svolta come personale viaggiante.
2. Il lavoratore che al momento dell’esonero dal servizio come personale
viaggiante abbia 30 anni di contribuzione, potrà accedere alla pensione di
vecchiaia anticipata a condizione che per l’attività svolta come personale
viaggiante risultino versati contributi per almeno 15 anni e 1 settimana.
3. Il lavoratore che nel 2012 compia sessanta anni e che nel periodo 1990 -
2002 abbia svolto le attività
tipiche del personale viaggiante, successivamente, per il periodo 2003 – 2011,
sia stato adibito a compiti diversi e, infine, sia stato nuovamente impiegato
come personale viaggiante per il 2012, non potrà accedere alla pensione di
vecchiaia anticipata prevista per il personale viaggiante, non potendo
ritenersi rispettato al momento dell’esonero il requisito dello svolgimento
effettivo, stabile e prevalente delle mansioni tipiche di personale viaggiante:
pur sussistendo, in ipotesi, il requisito anagrafico e una prevalente
contribuzione per l’attività svolta come personale viaggiante, difetta il requisito
della stabilità, cioè lo svolgimento delle mansioni in discorso per un congruo
periodo di tempo prima dell’esonero.
I criteri sopra esposti
relativi allo svolgimento effettivo, stabile e prevalente delle mansioni
tipiche di personale viaggiante devono essere attestati dall’azienda con
esplicita assunzione di responsabilità su quanto dichiarato, nonché dai
lavoratori, utilizzando i format allegati.
Si sottolinea che le
dichiarazioni dell’Azienda e del lavoratore sono entrambe elementi
imprescindibili per l’istruttoria della domanda di pensione, salvo
l’impossibilità accertata dalla sede da parte di una o più Aziende di rendere
la predetta dichiarazione.
Nell’ipotesi in cui un
lavoratore abbia svolto le mansioni di personale viaggiante presso più
Aziende, le predette dichiarazioni dovranno essere rese da tutti i datori di
lavoro interessati.
Le Sedi, infine, avranno
cura di portare a conoscenza di ciascuna azienda autoferrotranviaria con cui
intrattengono rapporti contributivi le disposizioni del presente messaggio.
Allegato 1
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' Da compilare a cura dell’Azienda
Il sottoscritto
______________________
legale rappresentante
dell'Azienda...................................
consapevole delle conseguenze civili
e penali per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete, attesta
sotto la propria responsabilità quanto segue, con riferimento al
comma 2 dell'art. 5 del decreto
legislativo n. 503 del 30.12.1992:
l'agente..........................................nato
a ……………………………..il ………………………
riveste alla data di esonero la
qualifica di personale viaggiante;
è stato assunto presso questa Azienda
in data ………………………;
ha svolto, in base alle disposizioni
contrattuali, effettivamente, in modo stabile e
prevalente, le mansioni tipiche di
personale viaggiante comportanti prestazioni di
servizi a bordo dei mezzi di
trasporto dal …………………………… al……….……………………..
________________lì____________
FIRMA
DEL TITOLARE
O LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'AZIENDA
(TIMBRO DELL'AZIENDA)
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' Da compilare a cura del lavoratore
Il sottoscritto …………………………………..nato a
………………………………. il ………………
consapevole delle conseguenze civili
e penali per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete, attesta
sotto la propria responsabilità quanto segue, con riferimento al comma 2
dell'art. 5 del decreto legislativo n. 503 del 30.12.1992:
di rivestire alla data di esonero la
qualifica di personale viaggiante;
di aver svolto, in base alle
disposizioni contrattuali, effettivamente, in modo stabile e prevalente, le
mansioni tipiche di personale viaggiante comportanti prestazioni di
servizi a bordo dei mezzi di
trasporto dal ……………………………………...
al……………………………………alle dipendenze
dell’Azienda (o delle
Aziende)………………………………………………………………………….
________________lì____________
FIRMA
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