venerdì 26 luglio 2013

REQUISITI PENSIONISTICI PER IL PERSONALE VIAGGIANTE





REQUISITI PENSIONISTICI PER IL PERSONALE VIAGGIANTE

Lo scorso 8 luglio, l’Inps ha emesso precisazioni relative al personale viaggiante iscritto al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, che presentano periodi contributivi maturati nell’ex Inpdap.

L’Inps sostiene che il personale interessato, per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata, oltre alle altre condizioni richieste, deve poter far valere una contribuzione al soppresso Fondo per l’attività svolta come personale viaggiante per un periodo maggiore rispetto ad altra eventuale contribuzione accreditata.

Quindi, solo ai fini della valutazione del requisito della prevalenza, è necessario tener conto anche dei periodi contributivi, relativi all’attività di personale viaggiante, maturati in gestioni diverse da quelli accreditati nel soppresso Fondo, riconfermando quanto previsto in precedenza (messaggi n.11010/2012 e n. 6340/2013), secondo cui per l’accesso alla pensione di vecchiaia per il personale viaggiante si riconosce l’età pensionabile di 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne, riafferma la condizione che alla data di esonero l’agente svolga le mansioni proprie della qualifica e che tale attività sia stata prevalente rispetto a quella relativa ad altra o altre attività.



Si elencano i documenti e le dichiarazioni da allegare alla domanda di pensione.


SLAI COBAS via Domenico Pacchi 4 Castelnuovo Garfagnana (LU) 55032tel/fax 0583.1893804
e-mail: slaicobasclaplucca@libero.  http://slaicobasclaplucca.blogspot.com/
                             


                                                                                                      


Roma, 16-04-2013
Messaggio n. 6340
Allegati n.1

OGGETTO:
Accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto aventi la qualifica di “personale viaggiante”.
Precisazione con riguardo alla pensione di invalidità specifica di cui all’art. 12, primo comma, lettera a), della legge 28 luglio 1961, n. 830.
E-mail: slai.cobas@facebook.com

Sono pervenute da parte di alcune sedi richieste di chiarimento in merito al requisito della perdita del titolo abilitante per raggiungimento del limite di età, per gli iscritti al fondo autoferrotranvieri che rivestono la qualifica ed esercitano le mansioni di“personale viaggiante”.
Sono inoltre pervenute richieste di precisazioni con riguardo alla pensione di invalidità specifica di cui all’art. 12, primo comma, lettera a) della legge 28 luglio 1961, n. 830.
1 – PERDITA DEL TITOLO ABILITANTE
Non essendo stata  modificata dalle recenti riforme pensionistiche la disposizione speciale di cui al comma 6 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 414 del 1996 che, in materia di età pensionabile, conferma quanto disposto dall’art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l’età pensionabile per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto che rivestono la qualifica di “personale viaggiante” è di 60 anni per gli uomini e di 55 anni per le donne.
Per quanto disposto dall’art. 12, comma 12-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, tali requisiti anagrafici  devono essere  necessariamente adeguati  alla cosiddetta “speranza di vita”. Tuttavia, tale adeguamento, per espressa previsione normativa, non opera “per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età”.
 I lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa al raggiungimento dei 60 anni accedono al trattamento pensionistico in base alla disciplina di cui alla Legge n. 247/2007.
Per  i lavoratori per i quali, invece, non viene meno il titolo abilitante  allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento dei limiti di età l’accesso al trattamento pensionistico avviene trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti (finestra mobile di cui all’art. 12 del DL n. 78/2010 convertito dalla legge n° 122/2010).
Si precisa che il venir meno del titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età si verifica solo nell’ipotesi in cui, per una specifica attività lavorativa, è  espressamente previsto, normativamente,  un limite massimo di età.
Ciò ricorre nelle seguenti ipotesi:
- L’art. 115 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 30/4/1992 n. 285 (Codice della strada) prevede che chi guida veicoli a motore non può aver superato: “anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento”;
- Ai sensi dell’art. 1 dell’All. B del D.M. 4 agosto 1998, n. 513, il personale addetto alla condotta dei convogli tramviari in servizio urbano deve essere almeno in possesso di patente di guida categoria D oltre al certificato di abilitazione professionale di categoria D.
Da quanto sopra detto, risulta che:
A. Il  titolo abilitante viene meno nell’ipotesi  in cui :
·         l’autista di autobus  o il conducente di tram ha compiuto 60 anni e non chiede l’elevazione del limite di età;
·         l’autista di autobus o il conducente di tram sottoposto a 60 anni a visita per l’elevazione del limite di età, non ottiene tale elevazione;
In tali situazioni l’accesso alla pensione anticipata di vecchiaia si consegue al raggiungimento del limite di età di 60 anni +  la finestra di cui alla  legge n°247/2007.
La domanda di pensione, in questi casi,  andrà  anche corredata da (rif. MSG n°11010/2012):
·         dichiarazione di responsabilità di non aver richiesto/non essere stato sottoposto ad accertamento sanitario per l’elevazione del limite di età, ovvero
·         documentazione attestante l’esito negativo dei prescritti accertamenti medico-legali per l’elevazione del limite di età.
 B. Il titolo abilitante non viene meno:
·         nell’ipotesi in cui l’autista di  autobus o il conducente di tram al compimento di  60 anni  ha ottenuto  l’elevazione del limite di età (anche nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro intervenga prima della maturazione delle condizioni di seguito precisate);
·         per tutti gli altri profili appartenenti alla qualifica di personale viaggiante (macchinista, capotreno, controllore, ecc.).
In tali situazioni l’accesso al trattamento pensionistico si consegue a  60 anni + incremento per l’adeguamento alla speranza di vita ( pari per  il triennio 2013/2015 a 3 mesi) + finestra di cui alla legge n° 122/2010.
Qualora la perdita del titolo abilitante avvenga successivamente al compimento del 60° anno di età, le modalità di accesso al pensionamento sono quelle sopra descritte  (60 anni + speranza di vita + finestra di 12 mesi).
Si precisa da ultimo che il personale viaggiante che continua a svolgere tale attività anche successivamente alla maturazione delle predette condizioni di accesso al pensionamento, consegue il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dal servizio, senza applicazione di ulteriori finestre di uscita.
 Si richiamano, inoltre, le istruzioni fornite con i messaggi nn. 5891/2011, 11010/2012 e 13399/2012
2 – PENSIONE DI INVALIDITÀ SPECIFICA
Gli iscritti al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto possono essere collocati in pensione per invalidità (c.d. specifica) se riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto alle funzioni proprie delle qualifiche di cui sono rivestiti, quando abbiano almeno 10 anni di servizio e purché per incapacità fisica o per mancata disponibilità di posti, non possano essere adibiti ad altri servizi dell’azienda.
Con riguardo al personale viaggiante, si precisa che tale prestazione può essere riconosciuta fino a quando non siano maturate tutte le condizioni previste per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia (comprese l’adeguamento alla speranza di vita e la finestra)

ALL. 1
TABELLA RIEPILOGATIVA

REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA
DEL PERSONALE VIAGGIANTE PER IL TRIENNIO 2013/2015
LAVORATRICI
LAVORATORI:
55 ANNI + 3 MESI (adeguamento alla speranza di vita) + FINESTRA DI 12 MESI
  Che perdono il  titolo abilitante:
(il lavoratore non si sottopone a visita medica per l’elevazione del limite, ovvero, sottoposto a visita medica, non ottiene l’elevazione del limite di età):
60 ANNI + finestra di cui alla legge 247/2007.
In tale situazione si trovano gli autisti degli autobus e i conducenti di tram.
------   -----
Che non perdono il  titolo abilitante:
60 ANNI + 3 MESI (= adeguamento alla speranza di vita) + 12 MESI (= finestra di cui alla Legge n°122/2010)
In questa situazione si trovano:
-   gli autisti degli autobus o i conducenti di tram che al compimento di 60 anni hanno ottenuto l’elevazione del limite di età, anche nell’ipotesi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro intervenga prima della maturazione dei tre mesi (= aspettativa di vita)  + 12 mesi (= finestra).
-    tutti gli altri profili appartenenti alla qualifica di personale viaggiante (macchinista, capotreno, controllore, ecc.).




Messaggio N. 011010 del 02/07/2012 12.16.13

Oggetto: personale viaggiante iscritto al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto – Pensione di vecchiaia.

Testo

Allegato 1
Come è noto, le nuove disposizioni in materia di accesso alle prestazioni pensionistiche, introdotte dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano ai lavoratori, iscritti al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, che rivestano la qualifica di personale viaggiante.
In particolare, i lavoratori che hanno la qualifica di personale viaggiante, al compimento del sessantesimo anno di età (se uomini), raggiungono l’età pensionabile e, se perdono il titolo abilitante, possono accedere al pensionamento con la decorrenza prevista dalla legge n. 247 del 2007.
Si ricorda altresì che l’eventuale svolgimento di attività diversa successivamente alla data del compimento dell’età e fino alla decorrenza della prima finestra utile – e non oltre - non incide sulla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia stessa, già intervenuta al raggiungimento dell’età (circolare n. 60/2008).
Quanto sopra, nel presupposto che le mansioni proprie della qualifica di personale viaggiante siano svolte stabilmente alla data del compimento dell’età pensionabile, senza soluzione di continuità tra la cessazione del rapporto di lavoro e la prestazione pensionistica (messaggio n. 20514/1995); l’unica eccezione è rappresentata dall’applicazione delle finestre di uscita vigenti tempo per tempo.
Ciò premesso, alcune Aziende del settore hanno chiesto chiarimenti in merito al requisito dello svolgimento effettivo, stabile e prevalente delle mansioni tipiche del personale viaggiante.
Al riguardo, nel richiamare le istruzioni fornite con la circolare n. 75/1994, si precisa che per “personale viaggiante” deve intendersi il personale che, secondo le disposizioni contrattuali, riveste una delle qualifiche professionali le cui mansioni comportino la prestazione di servizi a bordo dei mezzi di trasporto.
Il riconoscimento del pensionamento anticipato di vecchiaia può avvenire, quindi, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

· le mansioni proprie della qualifica di personale viaggiante siano svolte stabilmente alla data del compimento dell’età pensionabile e, quindi, a condizione che l’interessato abbia svolto da un congruo periodo di tempo, antecedentemente alla cessazione, le mansioni proprie della menzionata qualifica;
· alla data di esonero i contributi versati per l’ attività svolta come personale viaggiante siano superiori a quelli eventualmente accreditati - nel soppresso Fondo ET o nell’assicurazione generale obbligatoria per periodi successivi al 31/12/95 - nello svolgimento di altre mansioni;
· ricorrano i requisiti contributivi minimi richiesti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
Per maggiore chiarezza, si riportano i seguenti esempi:
1. Il lavoratore che al momento dell’esonero dal servizio come personale viaggiante abbia 20 anni di contribuzione (1040 contributi ), potrà accedere alla pensione di vecchiaia anticipata a condizione che almeno 521 contributi risultino versati per attività svolta come personale viaggiante.
2. Il lavoratore che al momento dell’esonero dal servizio come personale viaggiante abbia 30 anni di contribuzione, potrà accedere alla pensione di vecchiaia anticipata a condizione che per l’attività svolta come personale viaggiante risultino versati contributi per almeno 15 anni e 1 settimana.
3. Il lavoratore che nel 2012 compia sessanta anni e che nel periodo 1990 - 2002 abbia svolto le attività tipiche del personale viaggiante, successivamente, per il periodo 2003 – 2011, sia stato adibito a compiti diversi e, infine, sia stato nuovamente impiegato come personale viaggiante per il 2012, non potrà accedere alla pensione di vecchiaia anticipata prevista per il personale viaggiante, non potendo ritenersi rispettato al momento dell’esonero il requisito dello svolgimento effettivo, stabile e prevalente delle mansioni tipiche di personale viaggiante: pur sussistendo, in ipotesi, il requisito anagrafico e una prevalente contribuzione per l’attività svolta come personale viaggiante, difetta il requisito della stabilità, cioè lo svolgimento delle mansioni in discorso per un congruo periodo di tempo prima dell’esonero.
I criteri sopra esposti relativi allo svolgimento effettivo, stabile e prevalente delle mansioni tipiche di personale viaggiante devono essere attestati dall’azienda con esplicita assunzione di responsabilità su quanto dichiarato, nonché dai lavoratori, utilizzando i format allegati.
Si sottolinea che le dichiarazioni dell’Azienda e del lavoratore sono entrambe elementi imprescindibili per l’istruttoria della domanda di pensione, salvo l’impossibilità accertata dalla sede da parte di una o più Aziende di rendere la predetta dichiarazione.
Nell’ipotesi in cui un lavoratore abbia svolto le mansioni di personale viaggiante presso più Aziende, le predette dichiarazioni dovranno essere rese da tutti i datori di lavoro interessati.
Le Sedi, infine, avranno cura di portare a conoscenza di ciascuna azienda autoferrotranviaria con cui intrattengono rapporti contributivi le disposizioni del presente messaggio.















Allegato 1
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'  Da compilare a cura dell’Azienda
                                           










          Il sottoscritto ______________________
                          legale rappresentante





dell'Azienda...................................

consapevole delle conseguenze civili e penali per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete, attesta sotto la propria responsabilità quanto segue, con riferimento al
comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 503 del 30.12.1992:

l'agente..........................................nato a ……………………………..il ………………………

riveste alla data di esonero la qualifica di personale viaggiante;

è stato assunto presso questa Azienda in data ………………………;

ha svolto, in base alle disposizioni contrattuali, effettivamente, in modo stabile e

prevalente, le mansioni tipiche di personale viaggiante comportanti prestazioni di

servizi a bordo dei mezzi di trasporto dal …………………………… al……….……………………..

________________lì____________












                                                 FIRMA DEL TITOLARE
                                    O LEGALE RAPPRESENTANTE
                                    DELL'AZIENDA
                                    (TIMBRO DELL'AZIENDA)






DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'  Da compilare a cura del lavoratore







                                           
Il sottoscritto …………………………………..nato a ………………………………. il ………………


consapevole delle conseguenze civili e penali per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete, attesta sotto la propria responsabilità quanto segue, con riferimento al comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 503 del 30.12.1992:
di rivestire alla data di esonero la qualifica di personale viaggiante;
di aver svolto, in base alle disposizioni contrattuali, effettivamente, in modo stabile e prevalente, le mansioni tipiche di personale viaggiante comportanti prestazioni di

servizi a bordo dei mezzi di trasporto dal ……………………………………...

al……………………………………alle dipendenze dell’Azienda (o delle

Aziende)………………………………………………………………………….



________________lì____________

                                                                        






FIRMA





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